È legittima una clausola nel contratto di apprendistato che preveda, in caso di dimissioni anticipate, a carico del lavoratore la restituzione di quanto percepito dal datore di lavoro per le giornate di formazione.
L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione di lavoratori di regola under 29 anni, salvo alcune, pur rilevanti, eccezioni.
Elemento caratterizzante di questa tipologia contrattuale è l’esistenza di un piano formativo individuale. Terminato il periodo di formazione-lavoro, l’apprendista dovrebbe proseguire il suo rapporto di lavoro con un contratto a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro.
Talvolta però è possibile che nel corso dell’apprendistato – dalla durata variabile tra i 6 mesi e i 3 anni circa – una delle parti voglia recedere anticipatamente.
Nel caso in cui sia l’apprendista a voler rassegnare le proprie dimissioni, lo potrà fare nel rispetto dei termini di preavviso, salvo non si tratti di dimissioni per giusta causa.
Il datore di lavoro può legittimamente prevedere opportune clausole volte a disciplinare la durata minima del rapporto di lavoro e prevedere il rimborso di quanto investito nella formazione del lavoratore.
Recentemente il Tribunale di Roma con sentenza 1646 del 9 febbraio 2024, è intervenuto confermando la validità di una clausola del tipo menzionato. Con questa clausola, il datore di lavoro e l’apprendista avevano pattuito che in caso di dimissioni anticipate, l’apprendista sarebbe stato obbligato alla restituzione di una somma pari a quanto percepito in occasione di ogni giornata di formazione erogata. È opportuno sottolineare che rientrano nella definizione anche le giornate di “training on the job”, attività lavorativa formativa.
Tale clausola non è stata ritenuta vessatoria dal tribunale, che ha invece riconosciuto la validità del patto di stabilità, in quanto giustificato dal dispendio economico che il datore di lavoro ha impiegato nell’attività formativa dell’apprendista; le dimissioni anticipate vanificano, dal punto di vista del datore di lavoro, l’investimento in formazione del dipendente, con buona probabilità che i frutti di tale investimento verranno fatti valere dal lavoratore nelle successive opportunità di lavoro altrove.
Riteniamo che la sentenza sia un utile spunto di riflessione e revisione dei format contrattuali in primo luogo per le numerose aziende che, per scelta o per necessità da mancanza sul mercato di lavoratori adeguatamente formati, avviano rapporti di lavoro in apprendistato, investendo considerevoli quantità di ore dei propri dipendenti più esperti nella formazione dei nuovi collaboratori. La tutela, quantomeno parziale, di tali investimenti è stata ritenuta lecita.