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L’abolitio criminis dell’Abuso di Ufficio e la riscrittura del Traffico di influenze Illecite

Il contesto

Con l’approvazione del DDL Nordio, dal nome del Ministro della Giustizia, il Parlamento ha definitivamente messo una pietra tombale sul reato previsto e punito, almeno fino a ieri, all’art. 323 del cod. pen.

L’abolizione di tale reato, che negli anni ha subito plurime modifiche ad opera del legislatore, è stata tanto caldeggiata da tutti quei “professionisti pubblici”, sindaci e amministratori, i quali sostengono che la presenza del reato testé citato spinga spesso a evitare di assumersi responsabilità decisionali anche su provvedimenti banali, per paura di incorrere in procedimenti penali: il timore di commettere abuso d’ufficio provocherebbe in loro la paura di assumersi responsabilità, spesso definita “paura della firma”.

A seguito dell’abolizione dell’abuso di ufficio, questa paura non è più un problema e tutti coloro che hanno subito una condanna passata in giudicato, secondo il principio dell’abolitio criminis, vedranno la revoca della loro condanna.

Preme segnalare, tuttavia, che nel D. L. sulle carceri, il governo ha introdotto un nuovo articolo al cod. pen. – “indebita destinazione di denaro o cose mobili” –, art. 314 bis, in cui pare che possano farsi rientrare parte delle condotte precedentemente sussumibili proprio all’abuso d’ufficio: “Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”.

Legadvance sta studiando il nuovo reato e le possibili applicazioni della fattispecie ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Ricordiamo che l’abuso d’ufficio era previsto all’art. 25 del D. Lgs. 231/2001 e che pertanto andrà espunto dall’elenco, così come si dovrà procedere all’inserimento del 314 bis dopo la Legge 112/2024 di conversione del D. L. 92/2024.

Infine, preme segnalare la “riscrittura” dell’art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite) in cui il legislatore rende rilevante solamente l’utilizzo di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all’art. 322-bis c.p., eliminandosi il richiamo alla condotta di «vantare relazioni asserite» con i suddetti soggetti.

La condotta dell’agente deve essere realizzata “intenzionalmente”, essendo quindi necessario l’elemento soggettivo del dolo intenzionale. Viene introdotta, tra le finalità della condotta, la realizzazione di “altra mediazione illecita”, normativamente definita come la mediazione volta ad indurre il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio/altri soggetti indicati dalla norma a compiere atti contrari ai propri doveri d’ufficio che:

a) costituiscano reato e da cui possa derivare un indebito vantaggio.

Viene introdotta la natura “economica” del vantaggio dato o promesso al mediatore, da intendersi, oltre che con il denaro, anche con una “utilità economica”.

Cosa fare adesso

La novella modifica l’elenco dei reati presupposto inseriti nella parte speciale del modello di organizzazione, gestione e controllo; tuttavia, tale modifica, non incidendo direttamente sul risk assessment, non impatta direttamente ed in via immediata sul Modello 231.

Ad oggi, è sufficiente prendere atto delle modifiche introdotte, rimandando al prossimo aggiornamento/revisione il “ritocco” della parte speciale del Modello.